(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
 
                              Preambolo 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per  la
tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l'art. 13; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 31 maggio 2006, n.  20  «Norme  per  la  tutela
delle acque dall'inquinamento»); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 13 novembre 2014; 
  Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 16, comma
4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n.
4; 
  Vista  la  preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  di
adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014 n. 1169; 
  Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3,
dello Statuto regionale dal Consiglio delle  Autonomie  Locali  nella
seduta del 15 dicembre 2014; 
  Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso ai  sensi
dell'art.  42,  comma  2,  dello  Statuto  regionale  espresso  della
Commissione Consiliare VI «Territorio ed Ambiente» nella  seduta  del
18 dicembre 2014; 
  Visti gli ulteriori pareri delle  competenti  strutture  e  di  cui
all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3
febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 3. 
  Considerato quanto segue: 
      1. Il regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R «Modifiche al  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre
2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  31
maggio   2006,   n.   20   «Norme   per   la   tutela   delle   acque
dall'inquinamento»)» ha introdotto  nel  d.p.g.r.  46/R/2008  tra  le
altre modifiche, l'art. 40-ter, che detta specifiche disposizioni per
le attivita' di cantiere, nell'ambito della disciplina della gestione
delle acque meteoriche dilavanti; 
      2. E' opportuno integrare e rivisitare le disposizioni  di  cui
al  citato  art.  40-ter,  nonche'  rivedere   la   correlata   norma
transitoria di cui all' art. 55-ter del medesimo d.p.g.r 46/R/2008 al
fine di prevenire situazioni di criticita' di  carattere  applicativo
riguardanti, in particolare, la necessaria preventiva  individuazione
delle aree escluse dalla predetta disciplina, che possono  precludere
il regolare  e  continuativo  svolgimento  delle  attivita'  edilizie
connesse alla realizzazione di alcune infrastrutture a rete; 
      3.  Al  fine  di  armonizzare  i  contenuti  della   disciplina
regionale delle acque  meteoriche  con  le  disposizioni  statali  in
materia di centri di raccolta dei rifiuti  urbani,  e  di  garantirne
l'uniforme  interpretazione  da  parte  delle  province,   e'   sorta
l'esigenza di integrare il punto 5 della tabella  5  dell'allegato  5
del d.p.g.r. 46/R/2008 chiarendo che tra  le  attivita'  incluse  nel
suddetto punto rientrano anche  i  centri  di  raccolta  dei  rifiuti
urbani, per i quali il decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008  (Disciplina  dei
centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,
come previsto  dall'art.  183,  comma  1,  lettera  cc)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche) prevede, tra
i requisiti tecnico gestionali, la dotazione  di  idoneo  sistema  di
gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di
raccolta dei rifiuti: tale modifica e' corredata  dalla  disposizione
transitoria di cui all'art. 4 del presente regolamento; 
      4. Infine, si rende necessario prevedere l'immediata entrata in
vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla
definizione e sottoscrizione degli accordi di  programma,  aventi  ad
oggetto gli interventi di cui all'art. 19-ter del d.p.g.r. 46/R/2008,
come modificato. 
      5. Di accogliere leraccomandazioni della Commissione Consiliare
VI «Territorio ed Ambiente» concernenti profili di carattere  formale
e di adeguare conseguentemente il testo. 
Si approva il presente regolamento 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'art. 40-ter del d.p.g.r. 46/R/2008 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 40-ter del regolamento emanato con  decreto
del Presidente della Giunta  regionale  8  settembre  2008,  n.  46/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio  2006,  n.
20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»),  le  parole:
«le prescrizioni di cui  ai  commi  1  e  2  sono  dettate  dall'ente
competente» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'ente  competente  in
materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi  del  Capo  II
della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine  alle
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2». 
  2.  Il  comma  6  dell'art.  40-ter  del  d.p.g.r.  46/  R/2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. I cantieri e le aree operative di cui al  comma  4  e  5,  sono
previamente   individuate   nella   richiesta   di    auto-rizzazione
dell'opera,   infrastruttura,   impianto   alla   cui   realizzazione
concorrono  o,  comunque,  nell'eventuale  integrazione   documentale
all'uopo presentata dal  pro-ponente  in  sede  di  approvazione  dei
relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonche',  in
caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso
d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di  pronuncia
di compatibilita' ambientale.». 
  3. Dopo il comma 6  dell'art.  40-ter  del  d.p.g.r.  46/R/2008  e'
inserito il seguente: 
  «6-bis. Nel caso  di  suddivisione  funzionale  del  progetto  gia'
autorizzato, in lotti  che  non  diano  luogo  a  variante  in  corso
d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il  soggetto  che
esegue i lavori puo' comunicare una nuova  o  diversa  individuazione
delle aree di cui ai commi 4 e 5 all'ente competente, che si  esprime
entro il termine di 60 giorni. Decorso  inutilmente  tale  termine  o
quello superiore stabilito ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 7
agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o  certificati
relativi a fatti, stati o qualita' non attestati  in  documenti  gia'
inpossesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi  e  le
tutele previsti dalla me desima legge per i casi  di  silenzio  o  di
mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  conclusivo  del  pro
cedimento da parte dell'amministrazione.». 
  4. Al comma 7 dell'art.  40-ter  del  d.p.g.r.  46/R/2008  dopo  le
parole: «di cui al comma 6» sono aggiunte le seguenti:  «e 6-bis».